Se il debitore entro la data di scadenza non provvede al pagamento di un titolo di credito intestato a suo nome, è definito protestato. Quando l’istituto di credito riceve il titolo scaduto viene consegnato all’ufficiale giudiziario che deve procedere al protesto, e provvederà all’iscrizione negli appositi registri dando seguito alla procedura. Nonostante la situazione ovviamente ha delle ripercussioni, poiché se il protestato seguitasse a non pagare verrà iscritto nel pubblico registro informatico dei protestati per cinque anni. Nonostante ciò, anche coloro che sono stati iscritti in questo registro possono richiedere un prestito, facendo riferimento solo a due specifiche modalità: la cessione del quinto o il prestito delega. Il prestito al protestato è concesso solo se ha un lavoro regolare retribuito, ed è indifferente se a richiederlo di tratta di un dipendente pubblico o privato. Un’altra soluzione è saldare il debito e quindi richiedere la cancellazione della posizione debitoria presso la Camera di Commercio. Si tratta comunque di un iter molto lungo ma che dev’essere seguito soprattutto nell’interesse del protestato. Il prestito ai protestati rappresenta una forma di ulteriore concessione del credito per evitare di escludere qualsiasi categoria sociale dall’accesso al credito. |